Nuovo Ospedale:TAR Calabria, ricorso INAMMISSIBILE del Comune di Cosenza.

Con ricorso numero di registro generale 1150 del 2023 TAR Calabria, proposto dal Comune di Cosenza, in persona del legale rappresentante protempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Angelo Piazza e Anna Leone contro, Regione Calabria, Azienda Ospedaliera di Cosenza per l’annullamento del decreto dirigenziale Regione Calabria nr. 9088 del 27 Giugno 2023 realizzazione nuovo ospedale di Cosenza. IL Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, definitivamente pronunciando sul ricorso, in data 6 novembre 2023, come in epigrafe proposto, lo dichiara INAMMISSIBILE. Il TAR Calabria chiarisce che, nel processo amministrativo, quindi, l’interesse ad agire costituisce la condizione per proporre l’azione giurisdizionale impugnatoria davanti al
giudice e tale interesse deve necessariamente possedere il requisito
dell’attualità, il che implica che il provvedimento impugnato deve essere
immediatamente idoneo a provocare la lesione degli interessi del ricorrente,essendo esclusa l’autonoma impugnabilità di atti che non siano
immediatamente lesivi e che possano produrre effetti lesivi solo al momento dell’emanazione di un successivo, ulteriore e/o eventuale, provvedimento amministrativo, essendo solo l’atto amministrativo impugnato quello che delimita l’oggetto e la funzione del giudizio (per tutte: TAR Campania, Sa,Sez. II, 2.4.20, n. 400).
L’inammissibilità di un siffatto ricorso, pertanto, deriva dalla totale assenza di un concreto interesse sotteso all’azione proposta, dato dal fatto che il provvedimento impugnato, soprattutto se atto endoprocedimentale, è privo di qualsiasi possibile effetto lesivo diretto e attuale nei confronti della parte
ricorrente (TAR Campania, Na, Sez. I, 18.3.20, n. 1183).