Manifestazione d’interesse AMACO S.P.A. :Violato il principio di libera concorrenza a favore di alcuni?

Nell’invito a presentare manifestazioni d’interesse per l’affitto del ramo d’azienda di A.M.A.C.O S.P.A. “Servizio di Trasporto Pubblico Locale (TPL)”, al punto 3 “Clausole essenziali del contratto di affitto del ramo d’azienda” I soggetti interessati a presentare la manifestazione d’interesse dovranno dichiarare di prendere atto e di acettare che l’eventuale contratto di affitto del ramo TPL: a) sarà stipulato all’esito della procedura competitiva, previa stima del canone del ramo aziendale, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 212, comma 2 e 216 CCII, previa pubblicazione di un avviso di gara che tra l’altro prevederà quali titoli preferenziali, in primo luogo, quello di essere socio CO.ME.TRA. s.c. a.r.l. e, in secondo luogo, quello di essere un’azienda che esercita il servizio di TPL nel territorio calabrese. Il Consiglio di Stato sez. V, 03/05/2012, n.2552 prevede che L’art. 30, d.lg.12 aprile 2006 n. 163, conformemente al diritto comunitario, esclude dall’ambito applicativo del codice dei contratti pubblici gli affidamenti dei servizi pubblici, imponendo però che la scelta del gestore del servizio avvenga nel rispetto dei principi comunitari in materia di tutela della concorrenza (di libertà di stabilimento, di prestazione dei servizi ecc.), nonché di quelli nazionali generali relativi ai contratti pubblici (di trasparenza e d’imparzialità dell’azione amministrativa).Consiglio di Stato sez. VI, 04/06/2015, n.2755 Pur non potendosi ritenere applicabili alle concessioni di servizi tutte le disposizioni del d.lg. 12 aprile 2006 n. 163 (c.d. « Codice dei contratti pubblici »), non di meno l’art. 2, comma 1, d.lg. n. 163/2006 cit. prevede che « l’affidamento e l’esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e forniture, ai sensi del presente codice, deve garantire la qualità delle prestazioni e svolgersi nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza; l’affidamento deve altresì rispettare i principi di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, proporzionalità, nonché quello di pubblicità con le modalità indicate nello stesso codice », essendosi affermato che la normativa di principio di derivazione comunitaria trova applicazione non limitatamente agli appalti di lavori, servizi e forniture ma presenta una valenza pressoché generalizzata nel settore dei contratti pubblici; di conseguenza, l’art. 30, d.lg. n. 163/2006 cit. si inserisce nell’ottica di una progressiva assimilazione delle concessioni agli appalti, con l’obiettivo, di matrice europea, di vincolare i soggetti aggiudicatori a rispettare anche nelle procedure di affidamento delle prime i principi dell’evidenza pubblica comunitaria, tra i quali i canoni di trasparenza invalsi nelle seconde attraverso una procedura tipica di gara, nella quale si impone l’esigenza che il confronto competitivo sia effettivo e leale, pena altrimenti la vanificazione delle finalità stesse del procedimento selettivo di stampo concorsuale. Nondimeno il T.A.R. Roma, (Lazio) sez. II, 18/06/2013, n.6094 La scelta del concessionario di un servizio deve essere conseguente ad una procedura competitiva e concorrenziale ispirata ai principi dettati dal Trattato istitutivo della CE e non a caso l’art. 2 comma 1, Codice dei contratti pubblici prevede che l’affidamento e l’esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e forniture deve garantire la qualità delle prestazioni e svolgersi nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza e che l’affidamento deve altresì rispettare i principi di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, proporzionalità, nonché quello di pubblicità con le modalità indicate nello stesso Codice. In tale solco dispositivo, per effetto del quale anche la disciplina delle procedure per l’affidamento di concessioni di servizi deve essere conforme ai principi che regolamentano in tutta l’Unione Europea l’assegnazione di commesse pubbliche, si inseriscono con portata applicativa ad ogni figura di affidamento, indipendentemente dall’oggetto, le disposizioni recate dall’art. 64 comma 4 bis , e dall’art. 74 comma 5, del Codice. Tanto premesso nella manifestazione di interesse del 08.02.2024, inerente l’affitto del ramo d’azienda dell’amaco SPA, sembrerebbe essere violato il principo di libera concorrenza.